Comune di CORNEDO VICENTINO - Ufficio Tributi


Servizi al cittadino


recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti


modulistica per l’invio di reclami, liberamente accessibile e scaricabile


calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabile una programmazione


informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta

istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto


Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile


percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI


calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta


regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili


informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

  

Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento


E’ ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento, a richiesta del contribuente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas 
e/o per il settore idrico;
b) contribuenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente Territoriale Competente;
c) contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superior e del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

L ’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo.
L a richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione;
Le somme rel ative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli i nteressi di mora pari al tasso legale vigenti durante il periodo di rateizzazione a partire dal giorno di scadenza del termine pre fiss ato per il pagamento rateizzato. Il versamento sarà riparti to secondo lo schema rateale di cui al comma 796 art. 1 della Legge n. 160/2019.
In caso di mancato pagamento delle rate come disciplinate dal presente articolo, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo resta ndo che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi m oratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria stabilita dal Comune.


estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti


regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13


modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite


scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso


informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente
sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto

  
Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il term ine di 60 giorni dalla notifica;
b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione di spese e diritti;
c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del Codice civile.
d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in rettifica o d’ufficio, a norma dell’art. 1, commi 16 1 e 162, della legge n. 296/2006 e dell’art. 1, comma 792 e seguenti della L egge n. 160/2019.
L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di no tifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso , e contiene l’intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza preventiva notifica della cartella o dell’ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019
Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.


procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile

  
Il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi del Comune una richiesta di rettifica degli importi addebitati con indicate le seguenti informazioni identificative del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’ indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo/richiesta;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- l’indirizzo e il codice utenza;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.

I l Comune invia una risposta motivata scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per reclami o per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina de i procedimenti amministrativi.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. 

Qualora sia verificata l’esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, gli uffici comunali procedono ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, adottando una delle seguenti modalità:
a) con detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) con rimessa diretta, nel caso di chiusura dell’utenza o nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi per la conclusione del procedimento di rimoborso.
In deroga a quanto previsto dal presente comma, lettera b), resta salva la facoltà degli uffici comunali di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50 E uro.

Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

La compensazione è ammessa tra le somme a credito e a debito, derivanti dall’attività di accertamento e di rimborso in capo al medesi mo soggetto, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Le somme sia a credito che a debito sono oggetto di separato conteggio e sono comprensive di sanzioni (sulle sole somme a debito) ed interessi, ed oggetto di compensazione successiv amente al separato calcolo.


indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione

eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione
viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità

i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, gli interventi di competenza del gestore, con indicazione di quelli che possono essere attivati direttamente dall’utente, secondo quanto previsto dall’articolo 49 del TQRIF

il posizionamento della gestione nell’ambito della matrice degli schemi regolatori, di cui all’articolo 3 del TQRIF


gli standard generali di qualità di competenza del gestore ai sensi del TQRIF, ivi inclusi gli eventuali standard aggiuntivi o migliorativi individuati dall’Ente territorialmente competente, e il grado di rispetto di tali standard, con riferimento all’anno precedente


la tariffa media applicata alle utenze domestiche del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e l’articolazione dei corrispettivi applicati alle utenze domestiche e non domestiche

modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi

modalità e termini per la presentazione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio