Il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi del Comune una richiesta di rettifica degli importi addebitati con indicate le seguenti informazioni identificative del contribuente:
- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’ indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo/richiesta;
- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- l’indirizzo e il codice utenza;
- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.
I l Comune invia una risposta motivata scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per reclami o per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina de i procedimenti amministrativi.
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
Qualora sia verificata l’esistenza di un credito a seguito della richiesta scritta di rettifica da parte del contribuente, gli uffici comunali procedono ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, adottando una delle seguenti modalità:
a) con detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
b) con rimessa diretta, nel caso di chiusura dell’utenza o nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi per la conclusione del procedimento di rimoborso.
In deroga a quanto previsto dal presente comma, lettera b), resta salva la facoltà degli uffici comunali di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a 50 E uro.
Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
La compensazione è ammessa tra le somme a credito e a debito, derivanti dall’attività di accertamento e di rimborso in capo al medesi mo soggetto, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Le somme sia a credito che a debito sono oggetto di separato conteggio e sono comprensive di sanzioni (sulle sole somme a debito) ed interessi, ed oggetto di compensazione successiv amente al separato calcolo.